Pubblicate le integrazioni all’Avviso Pubblico “Itinerario Giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli”, che intervengono sull’Art. 10 comma 1, “Modalità di erogazione del contributo”. (dove e n. dell’atto)
12/11/2020 – Le integrazioni adottate riguardano le modalità e la tempistica di erogazione dei contributi regionali a favore dei beneficiari.

Si prevede la possibilità di scelta delle modalità di erogazione del contributo da parte del soggetto finanziato, con l’obiettivo di facilitare l’avanzamento complessivo della spesa e ridurre i tempi di realizzazione del progetto, nel periodo emergenziale.

Le innovazioni introdotte attengono alla sola fase esecutiva dei rapporti coi beneficiari già individuati con determinazione G12019 del 12 settembre 2019, come integrata con determinazione dirigenziale n. G15426 dell’11 novembre 2019. Pertanto le integrazioni, limitandosi a consentire ulteriori facoltà agli interessati, non comportano modifica espressa degli atti di impegno già sottoscritti e trasmessi dai medesimi beneficiari e, quindi, restano validi ed efficaci.

Di seguito si riporta il testo dell’Art. 10 comma 1 così come integrato con la Determinazione citata.

Art. 10 – Modalità di erogazione del contributo

  1. Il contributo previsto dall’Avviso è erogato in tre tranche:

a. alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno: un’anticipazione pari al 40% del contributo concesso a fronte delle spese ammesse di cui all’art. 5, comma 3;

b. un ulteriore 30% del contributo concesso a fronte delle spese debitamente documentate pari all’erogato;

c. a saldo: a seguito della verifica della documentazione di rendicontazione relativa a tutte le spese effettivamente sostenute, da presentarsi entro 3 mesi dalla data di conclusione del progetto, sarà erogato il restante 30% del contributo concesso a fronte delle spese ammesse cui di cui all’art. 5, comma 3, ovvero il minore importo del contributo rideterminato al netto delle anticipazioni, se le spese effettivamente sostenute per il Progetto risultassero inferiori a quelle ammesse.

1bis. In alternativa a quanto previsto al comma 1, le somme relative alla quota di finanziamento regionale riferibile alle spese di adeguamento e allestimento indicate alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 5, sono messe a disposizione dell’ente interessato secondo le seguenti modalità:

  1. a. per il 20 per cento all’atto della determinazione di concessione formale del finanziamento, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara;
  2. b. per il 30 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto e del quadro tecnico economico rideterminato a seguito delle procedure di affidamento;
  3. c. per il 30 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
  4. d. per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell’inoltro all’amministrazione regionale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e dell’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera, da trasmettere all’amministrazione regionale entro e non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.
    1 ter. In alternativa a quanto previsto al comma 1, le somme riferibili alle spese di attività e promozione indicate alla lettera b) del medesimo comma 4, dell’art. 5, sono messe a disposizione dell’ente interessato secondo le seguenti modalità:
  5. a. il 40% alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno;
  6. b. un ulteriore 30% del contributo concesso a fronte delle spese debitamente documentate pari all’erogato;
  7. c. un ulteriore 20% del contributo concesso a fronte delle spese debitamente documentate pari all’erogato;
  8. d. il saldo: a seguito della verifica della documentazione di rendicontazione relativa a tutte le spese effettivamente sostenute, da presentarsi entro 3 mesi dalla data di conclusione del progetto, sarà erogato il restante 10% del contributo concesso a fronte delle spese ammesse cui di cui all’art. 5, comma 3, ovvero il minore importo del contributo rideterminato al netto delle anticipazioni, se le spese effettivamente sostenute per il Progetto risultassero inferiori a quelle ammesse.
    1 quater. Al fine di garantire la parità di trattamento, l’ente interessato ha la facoltà di scegliere la modalità di erogazione del finanziamento tra quelle indicate nel comma 1, ovvero nei successivi commi 1bis e 1ter, dell’art. 10 dell’Avviso pubblico.